Come anticipato, a far data dal 1 luglio p.v. entreranno in vigore le novità previste dalla Legge di Bilancio 2018 in tema di detraibilità e deducibilità delle spese per l’acquisto di carburante.
Tali novità consistono nell’obbligatorietà di effettuare il pagamento esclusivamente tramite mezzi tracciabili (escludendo pertanto il contante) e che consentano al Distributore di emettere fattura elettronica.
Il Provvedimento n. 73203/2018 emanato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 4 aprile, ha specificato meglio i mezzi di pagamento che possono essere utilizzati, che sono i seguenti:
– bonifico bancario o postale;
– assegni;
– addebito diretto in conto corrente;
– carte di credito;
– bancomat;
– carte prepagate;
Per preservare l’operatività attuale, il provvedimento dell’AdE specifica, inoltre, che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare ad utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, ossia quelle carte che vengono rilasciate direttamente dalle Compagnie petrolifere a seguito di contratti di “netting” e che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione.
Sono valide inoltre le carte (ricaricabili o meno) e i buoni carburante, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti.
In capo ai gestori dei punti di distribuzione vi sarà l’obbligo di certificare i rifornimenti relativi alle operazioni effettuate da imprese e professionisti, tramite l’emissione di fattura elettronica.

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